Art. 6.
(Pre-esame della domanda).

      1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta

 

Pag. 12

ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
      2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.
      3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.
      4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:
 

Pag. 13

          a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

          b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

          c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

          d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

          e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la

 

Pag. 14

gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

      5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

          a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

          b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

          c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

          d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

      6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.
      7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro

 

Pag. 15

ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
      8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

          a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

          b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo

 

Pag. 16

14 del testo unico, e successive modificazioni;

          c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

      9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione centrale. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo unico. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.
      10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione centrale ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono

 

Pag. 17

disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.
      11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza e abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.
      12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.
      13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per
 

Pag. 18

la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
      14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.